Articolo 92, UCMJ. Mancata obbedienza ad un ordine o regolamento
Qualunque persona soggetta a questo capitolo dell’articolo 92 che-
(1) viola o non obbedisce a qualsiasi ordine o regolamento generale legittimo;
(2) essendo a conoscenza di qualsiasi altro ordine legittimo emesso da un membro delle forze armate, che è suo dovere obbedire, non obbedisce all’ordine; o
(3) è negligente nell’esercizio delle sue funzioni; sarà punito come una corte marziale potrà stabilire.
Elementi dell’articolo 92.
(1) Violazione o mancata obbedienza ad un ordine generale o regolamento legittimo.
(a) Che c’era in vigore un certo ordine o regolamento generale legittimo;
(b) Che l’imputato aveva il dovere di obbedire; e
(c) Che l’imputato ha violato o non ha obbedito all’ordine o al regolamento.
(2) Mancata obbedienza ad altri ordini legittimi.
(a) Che un membro delle forze armate ha emesso un certo ordine legittimo;
(b) Che l’imputato era a conoscenza dell’ordine;
(c) Che l’imputato aveva il dovere di obbedire all’ordine; e
(d) Che l’imputato non ha obbedito all’ordine.
(3) Negligenza nello svolgimento dei compiti.
(a) Che l’imputato aveva certi doveri;
(b )Che l’imputato conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere i doveri; e
(c) Che l’imputato è stato (volontariamente) (per negligenza o inefficienza colposa) negligente nello svolgimento di tali doveri.
Per maggiori informazioni su un reato ai sensi dell’articolo 92, compresa la pena massima, le potenziali difese e una discussione dei punti di forza e di debolezza del caso dell’accusa, consultate un avvocato militare esperto.